Sez. U, Sentenza n. 2149 del 02/04/1984 (Rv. 434191 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - REGOLAMENTO DI GIURISDIZIONE - IN GENERE - CONTESTAZIONE DELLE ATTRIBUZIONI DEL GIUDICE ORDINARIO IN FUNZIONE DELLA COMPETENZA ARBITRALE - QUESTIONE DI GIURISDIZIONE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE - ISTANZA DI REGOLAMENTO PREVENTIVO - INAMMISSIBILITÀ.*
La contestazione delle attribuzioni del giudice ordinario, sotto il profilo della devoluzione della controversia alla cognizione di arbitri in forza di compromesso o clausola compromissoria, non implica un problema di giurisdizione, bensì di Competenza, in quanto riguarda una ripartizione di compiti nell'ambito del medesimo ordine giurisdizionale, e, pertanto, non è deducibile con istanza di regolamento preventivo di giurisdizione. (Conf 4360/81, mass n 415045; (Conf 242/80, mass n 403628).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)