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Sez. 2, Sentenza n. 5407 del 16/10/1979 (Rv. 401995 - 01)

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - POSSIBILITA DI RESTITUZIONE DELLA COSA - ESCLUSIONE - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1979-10-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/401995-01

VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - EFFETTI DELLA GARANZIA - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - IN GENERE - MANCANZA DI QUALITA DELLA COSA - RISOLUZIONE - IN GENERE - PRESUPPOSTO DELLA DOMANDA DI RISOLUZIONE - POSSIBILITA DI RESTITUZIONE DELLA COSA - ESCLUSIONE - ALIENAZIONE O TRASFORMAZIONE DELLA COSA DA PARTE DEL COMPRATORE - PRECLUSIONE DELL'AZIONE DI RISOLUZIONE - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI.*

La domanda di risoluzione del contratto di compravendita per vizi o Mancanza di qualita non e subordinata alla possibilita che l'acquirente sia in grado di restituire i beni acquistati. Ne consegue che l'alienazione o la trasformazione da parte del compratore della cosa compra-venduta preclude l'Azione di risoluzione soltanto in quanto costituisca una non equivoca manifestazione della volonta di accettare il bene nonostante la presenza dei vizi. (V 2007/77, mass n 385731; (V 2099/74, mass n 370404; (Conf 1712/78, mass n 391124).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1492

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)