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Sez. L, Sentenza n. 2443 del 04/03/2000 (Rv. 534563 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Assunzione di lavoratori già licenziati a seguito di procedura di mobilità - Benefici contributivi ex art. 8 legge n. 223 del 1991- Presupposti - Accertamento dei comportamenti datoriali - Necessità - Fittizia interruzione del rapporto lavorativo intesa all'ottenimento dei benefici contributivi - Spettanza di questi ultimi - Esclusione - Fattispecie relativa a cessione aziendale configurante un trasferimento ex art. 2112 cod. civ..
Stato
decisa il 2000-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/534563-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Il riconoscimento dei benefici contributivi previsti dall'art. 8, commi secondo e quarto, della legge n. 223 del 1991, in favore delle imprese che assumono personale dipendente già licenziato a seguito della procedura di mobilità ex art. 4 e 24 della stessa legge, presuppone che venga accertato che la situazione di esubero del personale posto in mobilità sia effettivamente sussistente e che l'assunzione a tempo pieno e indeterminato di detto personale da parte di una nuova impresa risponda a reali esigenze economiche e non concretizzi invece condotte elusive degli scopi legislativi finalizzate al solo godimento degli incentivi, mediante fittizie e preordinate interruzioni dei rapporti lavorativi. Conseguentemente, il diritto alle agevolazioni contributive va escluso ove si accerti che fra l'impresa ammessa alla procedura di mobilità e quella che procede all'assunzione dei lavoratori licenziati è intervenuto un contratto di affitto avente ad oggetto il complesso unitario di tutti i beni aziendali e idoneo a configurare un vero e proprio trasferimento d'azienda che, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., importa la continuazione dei rapporti di lavoro con l'acquirente ed è quindi incompatibile con il riconoscimento dei benefici contributivi (nella specie, la S.C. - cassando la decisione di merito - ha osservato che il trasferimento di azienda può avvenire anche attraverso distinti momenti e diverse fasi, assumendo rilievo, altresì, l'accertamento dei tempi ravvicinati di costituzione della società cessionaria, di esaurimento della procedura di mobilità, di stipula del contratto di affitto e di conclusione dell'accordo preordinato ai licenziamenti collettivi dei dipendenti della società cedente).

Riferimenti normativi: Legge 23/07/1991 num. 223 art. 8 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 4 CORTE COST., Legge 23/07/1991 num. 223 art. 24 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2112, Cod. Civ. art. 2555

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)