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Sez. 1, Sentenza n. 5618 del 29/01/2008 Cc. (dep. 05/02/2008) Rv. 238869 - 01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE | Sospensione dell'esecuzione della pena - Modifica introdotta dall'art. 9, L. n. 251 del 2005 - Applicabilità alla condanna in esecuzione pronunciata prima dell'entrata in vigore della novella - Affermazione - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 2008-01-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/238869-01

ESECUZIONE - PENE DETENTIVE

Il divieto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti del condannato al quale sia stata applicata la recidiva prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen., deve essere applicato anche se la condanna in esecuzione sia stata pronunciata prima dell'entrata in vigore della legge n. 251 del 2005 modificatrice dell'art. 659, comma nono, lett. c), cod. proc. pen., la cui disciplina non ha natura sostanziale, sicché è manifestamente infondata la relativa questione di legittimità costituzionale, sollevata con riferimento agli artt. 3, 25, comma secondo, 27 Cost..

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 99 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 659 CORTE COST., Legge 05/12/2005 num. 251 art. 9

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)