Sez. 5, Sentenza n. 47833 del 21/06/2017 Ud. (dep. 17/10/2017) Rv. 273553 - 01
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE | Sentenza di assoluzione in primo grado - Condanna in appello - Diversa valutazione giuridica della fattispecie concreta - Mancanza di diverso apprezzamento delle prove dichiarative - Obbligo di rinnovazione dibattimentale - Esclusione - Fattispecie.
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DIBATTIMENTO - RINNOVAZIONE DELL'ISTRUZIONE - IN GENERE
Nel caso di condanna in appello, non sussiste l'obbligo di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale qualora il giudice abbia riformato la sentenza assolutoria di primo grado non già in base al diverso apprezzamento circa l'attendibilità di una prova dichiarativa, bensì all'esito di una differente valutazione giuridica della fattispecie concreta. (Nella specie, la Corte ha ritenuto priva di censure la decisione dei giudici di appello che avevano ricostruito il fatto storico - relativo alla riduzione in schiavitù delle vittime - in modo diverso dai giudici di primo grado, senza però rivalutare le dichiarazioni delle persone offese)
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 603 CORTE COST., Conv. Eur. Dir. Uomo art. 6 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)