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Sez. 1, Sentenza n. 465 del 19/01/1999 (Rv. 522412 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE | "Reformatio in peius" nei confronti della parte impugnante in mancanza di impugnazione incidentale - Inammissibilità - Fattispecie relativa a giudizio di determinazione di indennità di esproprio.
Stato
decisa il 1999-01-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522412-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - GIUDIZIO DI RINVIO - GIUDICE DI RINVIO - POTERI - IN GENERE

In relazione al carattere dispositivo dell'impugnazione, i poteri del giudice di rinvio vanno determinati con esclusivo riferimento all'iniziativa delle parti, con la conseguenza che, in assenza di impugnazione incidentale della parte parzialmente vittoriosa, la decisione del giudice non può essere più sfavorevole, nei confronti dell'impugnante, di quanto non sia stata la sentenza oggetto di gravame e non può quindi dare luogo ad una "reformatio in peius" in danno di quest'ultimo. (Nella specie, il giudice di rinvio, determinando il valore espropriativo di un immobile, con applicazione di criteri estimativi diversi, era pervenuto a valori superiori a quelli ritenuti dalla precedente sentenza di merito cassata, in riferimento alla procedura valutativa adottata, su ricorso del Comune espropriante).

Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 394

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)