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Sez. 1, Sentenza n. 1699 del 07/03/2000 Cc. (dep. 04/05/2000) Rv. 215919 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Concessione in deroga per i soggetti ammessi allo speciale programma di protezione a norma dell'art. 13-ter legge n. 82 del 1991 - Presupposti - Attualità del programma - Necessità.
Stato
decisa il 2000-03-07
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215919-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La concessione dei benefici penitenziari in deroga alle limitazioni o ai divieti previsti dalla legge 26 luglio 1975 n. 354 (cd. ordinamento penitenziario) ai soggetti ammessi allo speciale programma di protezione previsto per i collaboratori di giustizia, giusta quanto prescritto dall'art. 13-ter della legge 15 marzo 1991 n. 82, presuppone l'attualità di detto programma e non è, pertanto, consentita allorché, per qualsivoglia causa, il programma stesso sia venuto meno.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 58 ter CORTE COST. PENDENTE, Legge 15/03/1991 num. 82 art. 13 ter

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)