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Sez. 1, Sentenza n. 6921 del 23/11/2000 Cc. (dep. 21/12/2000) Rv. 217510 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Concessione in deroga per i soggetti ammessi allo speciale programma di protezione - Attualità del programma all'atto della decisione sulla richiesta di applicazione del beneficio - Necessità.
Stato
decisa il 2000-11-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/217510-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti e alle limitazioni di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, in favore dei "collaboratori di giustizia" ammessi allo speciale programma di protezione (art.13 ter del D.L.15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in legge 15 marzo 1991 n.82), presuppone l'attualità del suddetto programma. Essa, quindi, non può più aver luogo quando il programma, pur ancora operativo all'atto della richiesta del beneficio, sia stato, per qualsiasi ragione, revocato prima che sulla medesima richiesta sia intervenuta la decisone del tribunale di sorveglianza competente.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)