Sez. 1, Sentenza n. 792 del 10/02/1998 Cc. (dep. 04/04/1998) Rv. 210150 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Benefici penitenziari - Divieti e limitazioni per i condannati per determinati reati - Deroga in favore dei "collaboratori di giustizia" ammessi allo "speciale programma di protezione" - Operatività solo nel presupposto dell'attualità del programma.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
La concessione dei benefici penitenziari, in deroga ai divieti o alle limitazioni di cui all'art.4 bis dell'ordinamento penitenziario, ai soggetti ammessi allo speciale programma di protezione, giusta quanto previsto dall'art.13 ter, comma 1, del D.L. 15 gennaio 1991 n.8, convertito con modifiche in L.15 marzo 1991 n.82, presuppone l'attualità del detto programma e non può, quindi, aver luogo quando essa sia venuta a cessare, anche se non per revoca, ma solo per mancata proroga del programma stesso. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la S.C. ha riconosciuto la legittimità del provvedimento con il quale il tribunale di sorveglianza aveva disposto la cessazione della detenzione domiciliare in conseguenza della mancata proroga del programma di protezione cui il condannato era stato, a suo tempo, ammesso).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 13 ter CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)