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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 23915 del 15/11/2011 (Rv. 620589 - 01)

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI | Protezione internazionale dello straniero - Diniego di riconoscimento - Ricorso giurisdizionale - Mancata comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione - Improcedibilità del ricorso o rinvio della decisione - Esclusione - Decisione nel merito - Necessità - Fondamento.
Stato
decisa il 2011-11-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/620589-01

ORDINE E SICUREZZA PUBBLICA - POLIZIA DI SICUREZZA - LIMITAZIONI DI POLIZIA - STRANIERI

In tema di protezione internazionale dello straniero, in caso di difetto di comparizione della parte interessata all'udienza di trattazione, il giudice del reclamo (avverso il provvedimento di diniego del riconoscimento dello "status" di rifugiato o della protezione richiesta), verificata la regolarità della notificazione del ricorso e del decreto, deve decidere nel merito il reclamo, restando esclusa la possibilità di una pronunzia di improcedibilità per "disinteresse" alla definizione o di decisione di rinvio della trattazione (salvo che, in tal caso, si sia verificata un'irregolarità nelle notificazioni) o di non luogo a provvedere, in quanto il procedimento proposto ai sensi dell'art. 35, comma 14, del d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25, è caratterizzato dalla particolare speditezza e celerità del rito e dominato dal costante impulso officioso.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 13 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legisl. 25/07/1998 num. 286 art. 30 CORTE COST., Decreto Legisl. 28/01/2008 num. 25 art. 35, Decreto Legisl. 03/10/2008 num. 159, Legge 15/07/2009 num. 94 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)