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Sez. U, Sentenza n. 11620 del 21/11/1997 (Rv. 510233 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A. | Ammissibilità - Condizioni.
Stato
decisa il 1997-11-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/510233-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - AZIONI POSSESSORIE - AMMINISTRAZIONE PUBBLICA - AZIONI CONTRO LA P.A.

La tutela possessoria contro l'autorità pubblica è inammissibile in relazione a suoi comportamenti posti in essere in esecuzione di atti amministrativi anche viziati, perché i provvedimenti di reintegrazione e manutenzione nel possesso, ripristinando la situazione modificata o turbata dall'attività denunziata, elidono gli effetti dell'azione amministrativa, in contrasto con il divieto sancito per il giudice ordinario dal secondo comma dell'art. 4 della legge n. 2248 del 1865, all. E. È, invece, consentita tale tutela nel caso in cui l'attività dell'amministrazione pubblica non sia riconducibile al suo potere autoritativo per la radicale mancanza di esso o dell'atto che si ricolleghi, quindi, ad attività di diritto privato o meramente materiale, oppure ad un atto giuridicamente inesistente (nella specie, è stata dichiarata inammissibile la tutela possessoria in relazione a lavori di scavo eseguiti in un fondo privato in forza del decreto sindacale di occupazione d'urgenza).

Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)