diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 37315 del 09/04/2003 Cc. (dep. 30/09/2003) Rv. 227034 - 01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Motivi di natura ideologica - Appartenenza ad una corrente della magistratura associata - Inammissibilità.
Stato
decisa il 2003-04-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227034-01

GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI

Non è causa di ricusazione o di astensione l'adesione del giudice ad una corrente dell'Associazione nazionale magistrati, neppure se ricollegata ad aspri conflitti personali, non potendo tali conflitti riferirsi ad un rapporto tra una parte privata ed una corrente della magistratura associata come tale e, quindi, a tutti gli aderenti a tale corrente complessivamente e indiscriminatamente considerati. Ne consegue che il motivo di ricusazione formulato con esclusivo riferimento alla asserita inimicizia desunta dall'appartenenza del giudice ricusato alla predetta corrente, qualificato come di natura ideologica, rende inammissibile la richiesta di ricusazione.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 36 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 36 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)