Sez. U, Sentenza n. 5336 del 17/11/1978 (Rv. 395104 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER LA CONDANNA DELLA PA AL RISARCIMENTO DEI DANNI, FONDATA SULL'INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'OBBLIGO, GIA ACCERTATO DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DI COSTITUIRGLI UNA POSIZIONE ASSICURATIVO-PREVIDENZIALE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IMPIEGO PUBBLICO - IN GENERE - DOMANDA DEL PUBBLICO DIPENDENTE PER LA CONDANNA DELLA PA AL RISARCIMENTO DEI DANNI, FONDATA SULL'INADEMPIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE ALL'OBBLIGO, GIA ACCERTATO DAL GIUDICE AMMINISTRATIVO, DI COSTITUIRGLI UNA POSIZIONE ASSICURATIVO-PREVIDENZIALE - DEVOLUZIONE ALLA GIURISDIZIONE ESCLUSIVA DEL GIUDICE AMMINISTRATIVO.*
La domanda con la quale il pubblico impiegato, avendo ottenuto dal giudice amministrativo, a carico dell'amministrazione datrice di lavoro, l'accertamento dell'Obbligo di costituire una posizione assicurativa-previdenziale presso l'ente competente, deduca l'inadempimento dell'amministrazione medesima a detto Obbligo, e ne chieda la condanna al risarcimento dei danni, non investe una mera questione patrimoniale conseguenziale ad una pronuncia di illegittimita di atto amministrativo, secondo la previsione di cui agli artt 30 del RD 26 giugno 1924 n 1054 e 7 della legge 6 dicembre 1971 n 1034, ma tende a far valere un diritto risarcitorio in forza di un illegittimo comportamento omissivo della datrice di lavoro (mancato versamento dei contributi), strettamente connesso ai diritti ed agli obblighi scaturenti dal rapporto di pubblico impiego. Ne consegue che tale domanda rientra nell'ambito della giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. Questo principio opera anche dopo l'entrata in vigore della legge 11 agosto 1973 n 533, la quale ha esteso alle controversie in materia di previdenza ed assistenza obbligatoria le nuove norme sul rito del lavoro, ma non ha introdotto, con dette norme, alcuna innovazione ai criteri sul riparto della giurisdizione fra giudice ordinario e giudice amministrativo. (V 1924/77, mass n 385641; (V 599/76, mass n 379242).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2116, Cod. Proc. Civ. art. 409 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 442 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 444 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 29 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 30 CORTE COST., Legge 06/12/1971 num. 1034 art. 7 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)