Sez. 1, Sentenza n. 6709 del 25/07/1996 (Rv. 498738 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione all'Intendenza di Finanza anziché al Ministero delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato - Inammissibilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione notificato all'Intendenza di Finanza e non al Ministro delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come richiesto dall'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, è inammissibile, essendo tale notificazione, in quanto eseguita presso un organo del tutto estraneo all'ufficio ove per legge avrebbe dovuto essere effettuata, inesistente.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)