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Sez. 1, Sentenza n. 6475 del 18/07/1996 (Rv. 498612 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Ricorso per cassazione - Notificazione all' ufficio delle imposte anziché al Ministero delle Finanze presso l' avvocatura Generale dello Stato - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1996-07-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/498612-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, il ricorso per cassazione notificato all'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette anziché al Ministro delle Finanze presso l'Avvocatura Generale dello Stato, come richiesto dall'art. 11 del R.D. 30 ottobre 1933 n. 1611, è inammissibile, essendo tale notificazione, in quanto eseguita presso un organo del tutto estraneo all'ufficio ove per legge avrebbe dovuto essere effettuata, inesistente.

Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)