Sez. 5, Sentenza n. 38737 del 10/07/2019 Cc. (dep. 19/09/2019) Rv. 276648 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Misure disposte ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a) e b), d.lgs. n. 159 del 2011 – Corte cost. n. 24 del 2019 - Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze – Fattispecie.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema di misure di prevenzione, la confisca disposta sui beni di un soggetto qualificato come pericoloso sia ai sensi della lett. a) che ai sensi della lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, conserva validità a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019, che ha dichiarato l'illegittimità della sola previsione di cui alla lett. a), relativa ai soggetti "che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi", rigettando invece la questione sollevata in relazione alla lett. b), concernente "coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose". (In motivazione, la Corte ha precisato che, nello scrutinio della riconducibilità del ricorrente all'ipotesi di pericolosità generica di cui alla citata lett. b), il giudice del merito si era conformato ai criteri interpretativi indicati dalla Corte costituzionale).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. C CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 16 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)