Sez. 1, Sentenza n. 27696 del 01/04/2019 Cc. (dep. 21/06/2019) Rv. 275888 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art. .1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 – Conseguenze – Provvedimento applicativo di misura anteriormente emesso – Riqualificazione del giudizio di pericolosità soggettiva fondato promiscuamente sulle lett. a) e b) dell’art. 1 del citato decreto – Ricorso per cassazione – Annullamento con rinvio – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In materia di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto nelle fattispecie di cui alle lett. a) e b) del citato art. 1, è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento, atteso che l'operazione di riqualificazione totale o parziale delle fattispecie di pericolosità implica un'attività di verifica che involge profili di merito e necessita la riapertura del contraddittorio tra le parti non consentita dalla trattazione camerale del procedimento di prevenzione.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 lett. A) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 lett. B) CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 4 com. 1 lett. C) CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 611
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)