Sez. 5, Sentenza n. 49480 del 13/11/2019 Cc. (dep. 05/12/2019) Rv. 277752 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 159 del 2011 - Conseguenze - Provvedimento applicativo di misura anteriormente emesso - Giudizio di pericolosità soggettiva fondato sul generico richiamo all'art. 1 del citato decreto - Ricorso per cassazione - Annullamento con rinvio - Necessità - Esclusione - Condizioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In materia di misure di prevenzione, la Corte di cassazione, qualora sia investita del ricorso avverso un provvedimento applicativo di misura che, prima della dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ad opera della sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019, abbia inquadrato la pericolosità sociale del proposto facendo generico richiamo all'art. 1, non è tenuta a disporre l'annullamento con rinvio di tale provvedimento per una nuova valutazione del materiale probatorio, quando lo stesso, già delibato nel contraddittorio delle parti, venga ritenuto sufficiente per annoverare il proposto nella categoria criminologica di cui alla lett. b) dell'art. 1. (Nel caso di specie, il decreto impugnato evidenziava come il proposto fosse risultato autore, per un decennio, di delitti contro il patrimonio e avesse mantenuto un tenore di vita incompatibile con le proprie capacità economiche e con fonti di reddito di provenienza lecita).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. A CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. B CORTE COST., Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 lett. C CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)