Sez. 2 - , Sentenza n. 11445 del 08/03/2019 Cc. (dep. 14/03/2019) Rv. 276061 - 01
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE | Ipotesi di c.d. pericolosità generica - Soggetti abitualmente dediti a traffici delittuosi – Sentenza della Corte cost. n. 24 del 2019 – Effetti – Provvedimento applicativo anteriormente emesso e privo di specificazione della categoria di pericolosità ritenuta – Conseguenze - Ricorso per cassazione – Annullamento con rinvio – Ragioni.
SICUREZZA PUBBLICA - MISURE DI PREVENZIONE - PERICOLOSITÀ SOCIALE
In tema di misure di prevenzione personali, deve essere annullato con rinvio il provvedimento che abbia confermato la misura della sorveglianza speciale, disposta in epoca antecedente alla sentenza della Corte costituzionale n. 24 del 2019 che ha espunto dall'ordinamento l'ipotesi di c.d. pericolosità generica riferita ai soggetti "abitualmente dediti a traffici delittuosi" - già prevista dall'art. 1, n. 1), della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 e, successivamente, dall'art. 1, comma 1, lett. a), del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 -, senza precisare in quale specifica categoria di pericolosità si iscrive il prevenuto, al fine di verificare se gli elementi di fatto rappresentati ne consentano l'inquadramento nell'ipotesi di cui alla lett. b) dell'art. 1 del d.lgs. citato, unica ancora legittimante l'adozione della misura.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 06/09/2011 num. 159 art. 1 com. 1 CORTE COST., Legge 27/12/1956 num. 1423 art. 1 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 623 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)