diritto.io

Sez. 5, Sentenza n. 842 del 24/11/2005 Ud. (dep. 12/01/2006) Rv. 233754 - 01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione perché il fatto non sussiste - Art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Interesse ad impugnare - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2005-11-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/233754-01

IMPUGNAZIONI - INTERESSE AD IMPUGNARE

Non vi è l'interesse dell'imputato, assolto perché il fatto non sussiste ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., a proporre impugnazione, atteso che tale formulazione - relativa alla mancanza, alla insufficienza o alla contraddittorietà della prova - non comporta una minore pregnanza della pronuncia assolutoria nè segnala residue perplessità sull'innocenza dell'imputato: non può pertanto in alcun modo essere equiparata all'assoluzione per insufficienza di prove prevista dal codice di rito in vigore anteriormente alla riforma del 1988 (In motivazione la Corte ha posto in evidenza che un simile interesse non è ravvisabile nemmeno in riferimento alla efficacia della sentenza penale di assoluzione nel giudizio civile o amministrativo, posto che l'art. 652 cod. proc. pen. non distingue l'assoluzione ai sensi del comma secondo dell'art. 530 cod. proc. pen. da quella prevista dal comma primo).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 530 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 652

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)