Sez. 1, Sentenza n. 23661 del 28/04/2005 Ud. (dep. 23/06/2005) Rv. 231917 - 01
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE | Assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen. - Interesse a impugnare - Esclusione - Fondamento.
IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - INTERESSE AD IMPUGNARE
Nessun apprezzabile interesse assiste l'impugnazione avverso una sentenza emessa ai sensi dell'art. 530, comma secondo, cod. proc. pen., in quanto le statuizioni di dubbio sulla prova (insufficiente o contraddittoria) sono equiparate alla mancanza di prova e nessun pregiudizio dall'adozione della formula assolutoria può derivare in ambito disciplinare, atteso che l'art. 653 cod. proc. pen. (modificato dall'art. 1 della Legge 27.3.2001 n. 97) attribuisce efficacia preclusiva nel giudizio disciplinare al giudicato delle sentenze concernenti l'accertamento che l'imputato non ha commesso il fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 com. 4, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 653 CORTE COST., Legge 27/03/2001 num. 97 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)