Sez. L, Sentenza n. 1180 del 05/02/1998 (Rv. 512259 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi ex. art. 14 legge n. 183 del 1976 - Incremento occupazionale - Presupposti - Variazioni soggettive dell'impresa - Irrilevanza - Effettivo aumento del numero globale degli occupati nell'azienda - Necessità.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio previsto dall'art. 14 legge n. 183 del 1976 e successive modificazioni e integrazioni, per verificare la sussistenza di un incremento di occupazione è necessario avere riguardo al concetto di azienda in senso oggettivo, senza perciò tenere conto delle eventuali variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa; pertanto, nell'ipotesi di trasferimento aziendale, e malgrado eventuali assunzioni ex novo di personale da parte dell'imprenditore acquirente, l'incremento di occupazione non può ritenersi conseguito ove permanga stabile, o addirittura diminuisca, il numero globale degli occupati nell'azienda.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)