Sez. L, Sentenza n. 10815 del 09/07/2003 (Rv. 564925 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravio contributivo - Presupposti - Incremento dell'occupazione - Estremi - Variazioni soggettive dell'impresa - Irrilevanza - Effettivo aumento del numero globale degli occupati nell'azienda - Necessità - Valutazione del carattere di novità dell'impresa - Criteri - Fattispecie.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)
Ai fini dell'applicazione dello sgravio contributivo in favore delle imprese operanti nelle aree depresse, ai sensi dell'art. 59, d.P.R. n. 218 del 1978, nel quale è stato riportato l'art. 14, legge n. 183 del 1976, la verifica relativa alla sussistenza di un effettivo incremento dell'occupazione va compiuta in riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, senza tener conto delle variazioni intervenute nella titolarità dell'impresa, implicando l'accertamento del carattere della novità dell'azienda rispetto a quella preesistente un'indagine complessiva della struttura aziendale nelle sue componenti più importanti - beni materiali ed immateriali, rapporti obbligatori e rapporti di lavoro - indipendentemente dall'esistenza di un formale e unitario atto di trasferimento, potendo emergere da un complesso di articolati elementi pur diversi per natura e rilievo, cioè da una pluralità di contestuali strumenti, qualificati unitariamente solo per la loro funzione (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza di merito che, nel caso di prosecuzione dell'attività da parte di una diversa società, aveva riconosciuto il diritto agli sgravi in favore di quella subentrante, attribuendo rilievo per affermare la 'novità dell'impresa alla circostanza che la seconda preesisteva alla cedente, omettendo sia di considerare che la prima aveva cessato l'attività in prossimità dell'assunzione dei dipendenti da parte della seconda, sia di valutare gli ulteriori elementi rilevanti per escludere la continuità oggettiva dell'azienda e per ritenere sussistente la creazione di nuova occupazione).
Riferimenti normativi: DPR 06/03/1979 num. 218 art. 59, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)