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Sez. L, Sentenza n. 12589 del 12/11/1999 (Rv. 531084 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI) | Sgravi contributivi - Trasferimento di azienda - Verifica di un effettivo incremento occupazionale idoneo ad attribuire il diritto agli sgravi - Riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo - Necessità - Conseguenze.
Stato
decisa il 1999-11-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/531084-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SGRAVI (BENEFICI, ESENZIONI, AGEVOLAZIONI)

Nelle ipotesi di trasferimento di azienda la verifica di un effettivo incremento occupazionale idoneo ad attribuire il diritto agli sgravi contributivi deve essere effettuato con riferimento ad una nozione di azienda in senso oggettivo, comprendente cose corporali, beni immateriali, rapporti obbligatori, rapporti di lavoro. La valutazione della "novità" della nuova impresa nei confronti della precedente non solo è necessariamente complessiva - essendo il prodotto di una approfondita indagine della struttura aziendale e non richiedendo che tutti i predetti elementi trasmigrino nella nuova struttura in modo meccanico ed automatico - ma non esige neppure un formale e unitario atto di trasferimento, potendo emergere da un complesso di articolati elementi pur diversi per natura e rilievo, cioè da una pluralità di contestuali strumenti, qualificati unitariamente solo per la loro funzione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2112, Legge 02/05/1976 num. 183 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)