Sez. 2, Sentenza n. 1088 del 23/02/1981 (Rv. 411634 - 01)
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELLA AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - PER OMESSA DENUNCIA ALLA CONTROPARTE - RINUNCIA - AMMISSIBILITA - PER FACTA CONCLUDENTIA - RILEVANZA.*
VENDITA - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - GARANZIA PER I VIZI DELLA COSA VENDUTA - TERMINI E CONDIZIONI DELLA AZIONE - DECADENZA DALLA GARANZIA - IN GENERE - PER OMESSA DENUNCIA ALLA CONTROPARTE - RINUNCIA - AMMISSIBILITA - PER FACTA CONCLUDENTIA - RILEVANZA.*
La decadenza del compratore dal diritto alla garanzia, per omessa denuncia alla controparte dei vizi della cosa venduta nel termine di cui all'art 1495 cod civ, poiche attiene a materia affidata alla disponibilita delle parti, puo costituire oggetto di rinuncia, che non e soggetta ad una Forma determinata potendo verificarsi anche per facta concludentia, qual'e il riconoscimento da parte del venditore dell'esistenza di un vizio o della Mancanza di qualita della merce. (Conf 3542/80; (Conf 87/79, mass n 396130; (Conf 5730/77, mass n 389257; (Conf 551/71, mass n 350250; (Conf 2957/62, mass n 254380).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1495
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)