Sez. 2, Sentenza n. 6676 del 09/12/1988 (Rv. 460958 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE CON PARTI DIVERSE - INAMMISSIBILITÀ.*
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE CON PARTI DIVERSE - INAMMISSIBILITÀ.*
La sospensione del processo ex art. 295 cod. proc. civ. presupponendo un rapporto di pregiudizialità tra due cause non è ammissibile nell'ipotesi di cause con parti diverse, poiché la questione da risolvere in ciascun giudizio non sarebbe suscettibile di far stato nei confronti delle parti che a tale giudizio non abbiano partecipato. (Conf 719/85, mass n 438928).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)