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Sez. L, Sentenza n. 719 del 04/02/1985 (Rv. 438928 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE AVENTI IN COMUNE UNA SOLTANTO DELLE PARTI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ TRA DI ESSE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1985-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/438928-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA - CAUSE AVENTI IN COMUNE UNA SOLTANTO DELLE PARTI - RAPPORTO DI PREGIUDIZIALITÀ TRA DI ESSE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Non è configurabile alcun rapporto di pregiudizialità, che possa legittimare il provvedimento di sospensione del processo, nella ipotesi di cause aventi in comune una soltanto delle parti, poiché la questione da risolvere in ciascun giudizio non sarebbe suscettibile di fare stato nei confronti delle parti che a tale giudizio non hanno partecipato. (Conf 6333/79, mass n 403063).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)