Sez. U, Sentenza n. 4176 del 15/05/1990 (Rv. 467160 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONI DI CONDANNA - CONTRATTO DI LOCAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONDANNA AL RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO - AMMISSIBILITÀ - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE A SEDE DI PUBBLICO UFFICIO - IRRILEVANZA.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI E OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - AZIONI DI CONDANNA - CONTRATTO DI LOCAZIONE - CESSAZIONE DEL RAPPORTO - CONDANNA AL RILASCIO DELL'IMMOBILE LOCATO - AMMISSIBILITÀ - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE A SEDE DI PUBBLICO UFFICIO - IRRILEVANZA.*
Qualora un ente pubblico abbia acquisito il godimento di un immobile mediante un contratto di locazione, l'avvenuta destinazione del bene (con provvedimento contestuale o successivo alla stipulazione del contratto) a Sede di pubblico ufficio non è idonea, in Mancanza di un successivo provvedimento di carattere ablatorio, a mutare la natura privatistica del rapporto e la sua assoggettabilità alle norme di diritto comune; con la conseguenza che il locatore può agire davanti al giudice ordinario per l'accertamento della cessazione del rapporto e la condanna dell'ente pubblico locatario al rilascio, senza che, riguardo a tale pronuncia, operi il divieto di cui all'art. 4 all. E della legge n. 2248 del 1865, atteso che l'atto con cui è stato impresso al bene un vincolo di destinazione ad utilità pubblica, in quanto emesso al di fuori dei poteri ablatori e quindi in totale carenza di potere, è equiparabile, ancorché formalmente amministrativo, ad un comportamento materiale della pubblica amministrazione non ricollegabile all'Esercizio di potestà amministrativa. (V 6455/85, mass n 443524; (V mass n 5367/84, mass n 437078; (V 4830/80, mass n 408656; (V 1358/80, mass n 404884; (V 6275/79, mass n 403002).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1571, Cod. Civ. art. 1590, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)