diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1358 del 27/02/1980 (Rv. 404884 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STIPULATO DALLA PA - NATURA PRIVATISTICA - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE A SEDE DI PUBBLICO UFFICIO OD ALL'ESERCIZIO DI SERVIZIO PUBBLICO - IRRILEVANZA - DOMANDA DI CONDANNA AL RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - GIURISDIZIONE DELLA AGO.*
Stato
decisa il 1980-02-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/404884-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CONTRATTI DELLA PA - IN GENERE - CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE STIPULATO DALLA PA - NATURA PRIVATISTICA - DESTINAZIONE DELL'IMMOBILE A SEDE DI PUBBLICO UFFICIO OD ALL'ESERCIZIO DI SERVIZIO PUBBLICO - IRRILEVANZA - DOMANDA DI CONDANNA AL RILASCIO PER FINITA LOCAZIONE - GIURISDIZIONE DELLA AGO.*

Ove la pubblica amministrazione si procuri la disponibilita di un immobile ricorrendo allo strumento privatistico del contratto di locazione, la natura del rapporto cosi instaurato col locatore non rimane alterata dall'eventuale destinazione dell'immobile medesimo a Sede di pubblico ufficio o all'Esercizio di servizio pubblico, anche se realizzata attraverso un provvedimento amministrativo, trattandosi di una scelta necessariamente operante nello stretto ambito in cui il contratto di locazione assicura il godimento del bene ad essa amministrazione. Pertanto, il locatore puo agire davanti all'AGO per far valere tutti i diritti scaturenti da tale contratto, non escluso quello di ottenere la condanna al rilascio per finita locazione, o per sentirne pronunciare la risoluzione a causa di inadempimento (salva l'ipotesi in cui la pubblica amministrazione ponga in essere Atti ablatori per garantirsi l'ulteriore godimento del bene), non essendo applicabile il divieto di cui all'art 4 legge 20 marzo 1865 n 2248 allegato e relativamente a pronuncia su vicende contrattuali, sulle quali detta amministrazione non esercita poteri autoritativi. (Conf 6275/79, mass n 403002; (Conf 2428/79, mass n 398739).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1571, Cod. Proc. Civ. art. 657 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 2 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)