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Sez. 2, Sentenza n. 10220 del 20/11/1996 (Rv. 500680 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA | Richiesta di prosecuzione del processo per la liquidazione - Onere dell'attore di formulare i temi ed i mezzi di prova utili per l'ulteriore corso del giudizio - Sussistenza.
Stato
decisa il 1996-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/500680-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - DI CONDANNA GENERICA

La richiesta di sentenza non definitiva di condanna generica con prosecuzione del processo per la liquidazione non esonera l'attore all'atto della rimessione della causa collegio dall'onere di formulare integralmente i temi ed i mezzi di prova dei quali intende avvalersi per la determinazione del danno secondo la disciplina generale fissata dagli articoli 187 e 189 cod. proc. civ., con la conseguenza che in difetto di tali deduzioni probatorie la domanda deve essere respinta in base ai principi dell'onere della prova.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 187 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 189 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 278

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)