diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 5173 del 05/02/1979 Ud. (dep. 02/06/1979) Rv. 142165 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - APPLICABILITA DELLA SANZIONE NELLA IPOTESI DI INAMMISSIBILITA RILEVATA NELLA PUBBLICA UDIENZA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1979-02-05
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/142165-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITA O RIGETTO DEL RICORSO - APPLICABILITA DELLA SANZIONE NELLA IPOTESI DI INAMMISSIBILITA RILEVATA NELLA PUBBLICA UDIENZA - ESCLUSIONE.*

Anche quando la causa di inammissibilita della impugnazione (ricorso per Cassazione) viene rilevata e dichiarata in pubblica udienza, invece che in camera di consiglio, il ricorrente non e passibile di condanna alla sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)