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Sez. 1, Sentenza n. 2894 del 09/11/1982 Ud. (dep. 07/04/1983) Rv. 158292 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - DECISIONE DI UDIENZA PUBBLICA - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1982-11-09
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/158292-01

IMPUGNAZIONI PENALI - CASSAZIONE - SANZIONE PECUNIARIA PER INAMMISSIBILITÀ O RIGETTO DEL RICORSO - INAMMISSIBILITÀ CHE AVREBBE DOVUTO ESSERE DICHIARATA CON DECISIONE CAMERALE - DECISIONE DI UDIENZA PUBBLICA - APPLICABILITÀ DELLA SANZIONE - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*

La sentenza della Corte di Cassazione, che dichiara inammissibile il ricorso, non deve pronunciare condanna al pagamento della sanzione pecuniaria a favore della cassa delle ammende, nel caso in cui l'inammissibilità avrebbe dovuto essere dichiarata in camera di consiglio e quando non sussiste alcuna possibilità di verifica dell'effetto estensivo della impugnazione proposta da altri coimputati. (nella specie l'imputato, cui non erano estensibili i motivi di ricorso proposti dai coimputati, aveva ritualmente rinunciato al ricorso prima della notifica al suo difensore dell'avviso del giorno stabilito per l'udienza). (V mass n 145316; (V mass n 144430; (V mass n 143811; (V mass n 142655; (V mass n 142165; (Conf mass n 153005; (Conf mass n 151945).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 209, Cod. Proc. Pen. art. 524, Cod. Proc. Pen. art. 531, Cod. Proc. Pen. art. 549 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)