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Sez. L, Sentenza n. 6528 del 15/12/1979 (Rv. 403282 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - IN GENERE - RIMBORSO SPESE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-12-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/403282-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - INDENNITA - DI FINE RAPPORTO DI LAVORO - DI ANZIANITA - COMPUTO - IN GENERE - RIMBORSO SPESE - INCLUSIONE - INAMMISSIBILITA - NOZIONE.*

Il concetto di erogazione eseguita a titolo di rimborso di spese che non ha carattere retributivo e quindi non computabile ai sensi dell'art 2121 cod civ nell'indennita di anzianita, postula l'esistenza di una spesa effettuata dal lavoratore nell'interesse del datore di lavoro, mentre se l'erogazione e eseguita per soddisfare un'esigenza del prestatore d'opera non puo parlarsi di rimborso, ma di un vero e proprio compenso che, pur non attenendo strettamente al valore economico del lavoro prestato, tuttavia concorre ad assicurare la rispondenza della retribuzione alle esigenze di vita del lavoratore. (Conf 3185/74, mass n 371680).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2121 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)