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Sez. U, Ordinanza n. 2060 del 11/02/2003 (Rv. 560401 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Competenze speciali - In materia di delitti o quasi delitti (art. 5, numero 3) - Luogo di verificazione dell'evento dannoso - Nozione - Ambito - Fattispecie.
Stato
decisa il 2003-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/560401-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art. 5, numero 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n. 804), che stabilisce il criterio di collegamento per individuare l'ambito della giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti, per "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto" deve intendersi sia il luogo in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, sia quello in cui il danno si è verificato, per quest'ultimo dovendosi aver riguardo al solo danno iniziale, e non ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata. (Nella specie gli attori, cittadini italiani residenti in Italia, avevano chiesto la condanna del conducente e del proprietario del veicolo, domiciliati e residenti nel Principato di Monaco, al risarcimento di tutti i danni da loro subiti quale conseguenza della morte del loro congiunto, avvenuta in Francia a seguito di un incidente stradale ivi verificatosi; nell'enunciare il principio di cui in massima e nel dichiarare il difetto di giurisdizione del giudice dello Stato italiano, le S.U. hanno stabilito che il luogo dell'evento dannoso deve collocarsi in Francia, dove si è svolta l'azione illecita e si è verificato l'evento dannoso posto a fondamento della domanda, consistente nella morte del familiare, e hanno escluso qualsiasi rilevanza al luogo di residenza degli attori, in esso essendo stati risentiti soltanto i danni conseguenti).

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)