Sez. U, Ordinanza n. 357 del 13/01/2010 (Rv. 610716 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Danno da concorrenza sleale - Responsabile non residente né domiciliato in Italia - Giurisdizione del giudice italiano - Presupposti - Danno iniziale avvenuto in Italia - Necessità - Conseguenze - Fattispecie relativa a vendita in Italia di merce importata in elusione del dazio.
GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE
La concorrenza sleale attuata mediante l'introduzione e la vendita in Italia, da parte di società non avente sede nell'Unione Europea, di merce fraudolentemente sottratta al pagamento del dazio (nella specie, dichiarando come di fabbricazione turca TV color in realtà - sulla base degli accertamenti della Commissione europea - assemblati con componenti fabbricati in estremo oriente, e come tali soggetti ai dazi antidumping imposti dall'Unione Europea) è produttiva di un danno, nei confronti del fabbricante italiano della medesima merce, che deve ritenersi avvenuto in Italia. La domanda di risarcimento di tale danno, nei confronti del responsabile non domiciliato né avente sede in Italia, è pertanto devoluta alla giurisdizione del giudice italiano, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge n. 218 del 1995, che, richiamando l'art. 5, n. 3 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, fissa il principio per cui in materia di delitti e quasi delitti la giurisdizione italiana sussiste, con riguardo al luogo in ivi l'evento dannoso è avvenuto, sia quando in Italia è stata tenuta la condotta illecita, sia quando ivi si è verificato il danno iniziale (e non anche i danni conseguenti).
Riferimenti normativi: Legge 21/06/1971 num. 804, Legge 31/05/1995 num. 218 art. 3 com. 2 CORTE COST., Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)