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Sez. U, Ordinanza n. 27403 del 13/12/2005 (Rv. 585879 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE | Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968 - Domanda di risarcimento danni - Criterio di collegamento ex art. 5 n. 3, in materia di delitti e quasi delitti - Luogo di verificazione del danno iniziale - Nozione - Luogo di verificazione dei danni successivi - Rilevanza - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/585879-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - IN GENERE

Ai sensi dell'art.5, numero 3, della Convenzione di Bruxelles 27 settembre 1968, concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (resa esecutiva con la legge 21 giugno 1971, n.804), che stabilisce il criterio di collegamento per individuare la giurisdizione in materia di delitti e quasi delitti nel "luogo in cui l'evento dannoso è avvenuto", per tale luogo deve intendersi sia quello in cui è stata compiuta l'azione che ha provocato il danno, che quello in cui il danno si è verificato, con la precisazione che, per quest'ultimo, deve aversi riguardo al solo danno iniziale e non anche ai danni conseguenti, assumendo rilevanza esclusivamente il luogo ove il fatto causale ha prodotto direttamente i suoi effetti nei confronti di colui che ne è la vittima immediata.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 art. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)