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Sez. 1, Sentenza n. 7878 del 11/08/1998 (Rv. 517940 - 01)

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA | Dichiarazione di illegittimità costituzionale di una norma di legge ad effetto preclusivo o impeditivo dell'esercizio di un diritto - Conseguenze - Valutazione della pregressa normativa quale fattore impeditivo del decorso della prescrizione - Ammissibilità - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-08-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517940-01

ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA

La pregressa vigenza di una disposizione di legge di natura preclusiva od ostativa all'esercizio di un diritto, successivamente dichiarata incostituzionale (nella specie, l'art. 19 della legge n. 865 del 1971, nella parte in cui non consentiva all'espropriato l'azione giudiziaria per la determinazione dell'indennizzo prima della relazione di stima) non può in alcun modo qualificarsi come "impedimento giuridico" all'esercizio del diritto medesimo, costituendo, di esso, per converso, un mero ostacolo "di fatto", ovviabile attraverso la proposizione dell'incidente di costituzionalità, idoneo, se del caso, a rimuoverlo. Il carattere retroattivo tipico delle pronunce di incostituzionalità di una norma, difatti, ne comporta l'eliminazione "ex tunc" dall'ordinamento giuridico, con la conseguenza che la norma medesima, dalla data di pubblicazione della pronuncia del giudice delle leggi, non è più idonea a produrre, né tantomemo a conservare, alcun effetto giuridico (eccezion fatta per i cosiddetta "rapporti esauriti"), e non può, pertanto, costituire la fonte normativa di un effetto impeditivo del decorso della prescrizione ex art. 2935 cod. civ.

Riferimenti normativi: Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2943

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)