Sez. U, Sentenza n. 9746 del 17/11/1994 (Rv. 488686 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI | Giurisdizione - Responsabilità verso lo Stato per danni dei pubblici impiegati - Derivazione dei danni da azioni od omissioni poste in essere nell'esercizio delle funzioni - Configurabilità - Estensione - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - CORTE DEI CONTI
Al fine della sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti in tema di responsabilità per danni dei pubblici impiegati verso lo Stato, il requisito della derivazione di tali danni da azioni od omissioni, anche solo colpose, poste in essere "nell'esercizio delle funzioni" va inteso come comprendente non soltanto le attività rappresentanti diretta esplicazione delle funzioni proprie del rapporto d'impiego, ma anche quelle ad esse connesse, in quanto strumentali e necessarie (riaffermando tale principio, la S.C. ha ritenuto prospettabile la responsabilità per danno erariale di un ufficiale della guardia di finanza - risultato intestatario di conti correnti in valute estere presso banche svizzere tra il 1974 e il 1978, sui quali transitavano ingenti somme in valuta - per omessa sorveglianza circa i trasferimenti valutari e la mancata segnalazione degli stessi a chi avrebbe dovuto effettuarne la precisa qualificazione, sul presupposto che la stretta connessione tra detta attività omissiva ed il rapporto di servizio fosse desumibile dal contenuto amplissimo del dovere di fedeltà alla Costituzione ed alle leggi incombente su detto ufficiale ed includente l'obbligo di accertare, tra l'altro, anche le violazioni finanziarie non costituenti reato).
Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 83 CORTE COST., Regio Decr. 12/07/1934 num. 1214 art. 52, Costituzione art. 103
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)