Sez. 1, Sentenza n. 5095 del 26/05/1999 (Rv. 526668 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vesti sostanziali di attore e convenuto - Assunzione rispettivamente da parte della P.A. e dell'opponente - Conseguenze - Onere probatorio - Ripartizione - Assunzione di prove d'ufficio da parte del Pretore - Esercizio in concreto di tale potere - Carattere obbligatorio - Esclusione - Carattere discrezionale - Configurabilità - Conseguenze.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Con l'opposizione alla ordinanza - ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa, viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'amministrazione, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'amministrazione e dall'opponente, restando l'assunzione di prove d'ufficio, prevista dall'art.23, sesto comma, della legge n. 689 del 1981, una facoltà, e non un obbligo del pretore, il cui esercizio è affidato alla sua discrezionalità. Ne consegue che, ove l'amministrazione non adempia l'onere di dimostrare compiutamente la esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, secondo il disposto del citato art. 23, dodicesimo comma, l'opposizione deve essere accolta.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)