Sez. L, Sentenza n. 7779 del 20/08/1997 (Rv. 506901 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Vesti sostanziali di attore e convenuto - Assunzione da parte della P.A. e dell'opponente - Conseguenza - Onere probatorio - Ripartizione - Obbligo di motivazione dell'ordinanza-ingiunzione - Osservanza "per relationem" - Ammissibilità.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - APPLICAZIONE - OPPOSIZIONE - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Con l'opposizione all'ordinanza - ingiunzione irrogativa di sanzione amministrativa viene introdotto un giudizio ordinario sul fondamento della pretesa dell'autorità amministrativa, nel quale le vesti sostanziali di attore e convenuto sono assunte, anche ai fini dell'onere delle prova, rispettivamente dalla p.a. e dall'opponente sicché l'opposizione può esaurirsi anche nella sola contestazione della pretesa della P.A., mentre l'obbligo di motivazione dell'ordinanza - ingiunzione stabilito dall'art. 18 legge n. 689 del 1981 può essere soddisfatto anche "per relationem" e cioè con riferimento al rapporto di denuncia.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 18 CORTE COST. PENDENTE, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 19 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)