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Sez. 3, Sentenza n. 5365 del 18/06/1987 (Rv. 453949 - 01)

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - TARDIVITÀ - DEDUZIONE CON OPPOSIZIONE ORDINARIA - NECESSITÀ.*
Stato
decisa il 1987-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/453949-01

PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - NOTIFICAZIONE - TARDIVITÀ - DEDUZIONE CON OPPOSIZIONE ORDINARIA - NECESSITÀ.*

Qualora il creditore abbia notificato il decreto ingiuntivo dopo il decorso del termine di efficacia di cui all'art. 644 cod. proc. civ., le ragioni del debitore (ivi comprese quelle relative alla inefficacia del titolo) possono essere fatte valere solo con l'opposizione ordinaria e non anche con l'opposizione all'esecuzione, né attraverso gli strumenti processuali previsti dagli artt. 188 disp. Att. Cod. proc. civ. e 650 cod. proc. civ., i quali presuppongono, rispettivamente, la Mancanza o la giuridica inesistenza della notificazione del decreto stesso o il difetto incolpevole della tempestiva conoscenza. (Conf 1141/81, mass n 411703; (Conf 4565/78, mass n 394240).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 633 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 644 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 650 CORTE COST., Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 188 CORTE COST., Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 188 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)