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Sez. 6 - , Sentenza n. 8141 del 12/12/2019 Ud. (dep. 28/02/2020) Rv. 278356 - 01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Riqualificazione del reato in appello - Necessità dell'udienza preliminare - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente di primo grado - Necessità.
Stato
decisa il 2019-12-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278356-01

GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE

In tema di giudizio di legittimità, va disposto l'annullamento della sentenza impugnata e la trasmissione degli atti al pubblico ministero qualora il giudice di appello, avendo dato al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, ritenendo il reato tra quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare e questa non si sia tenuta, ha giudicato nel merito dell'imputazione anziché disporre l'annullamento della sentenza di primo grado e la regressione del procedimento, al fine di consentire il recupero dell'udienza preliminare.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)