Sez. 6 - , Sentenza n. 50151 del 26/11/2019 Ud. (dep. 11/12/2019) Rv. 277727 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Riqualificazione del reato in cassazione - Necessità dell'udienza preliminare - Conseguenze - Annullamento senza rinvio - Trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente di primo grado - Necessità.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
Nel caso in cui la Corte di cassazione dia al fatto una nuova e diversa qualificazione giuridica, con conseguente riconducibilità del reato nel novero di quelli per i quali è prevista la celebrazione dell'udienza preliminare, e questa non si sia tenuta, va disposto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e la trasmissione gli atti al pubblico ministero presso il tribunale competente in primo grado, affinchè questi dia nuovo corso al procedimento sulla base della corretta qualificazione giuridica del fatto.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 522, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)