Sez. 2, Sentenza n. 14987 del 26/02/2026 Ud. (dep. 27/04/2026) Rv. 289777-01
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE | Sentenza di primo grado emessa dal tribunale in composizione monocratica - Riqualificazione del fatto in appello - Conseguente attribuzione del reato alla cognizione del tribunale in composizione collegiale - Eccezione di incompetenza proposta con i motivi di impugnazione - Annullamento delle sentenze di primo grado e di appello - Necessità.
IMPUGNAZIONI - CASSAZIONE - SENTENZA - ANNULLAMENTO - SENZA RINVIO - IN GENERE
Nel caso in cui in grado di appello sia stata data al fatto, giudicato in primo grado dal Tribunale in composizione monocratica, una diversa e più grave qualificazione giuridica, per effetto della quale esso rientri nelle attribuzioni del Tribunale in composizione collegiale, la Corte di cassazione, ove il giudice di appello non abbia provveduto in tal senso e l'eccezione di incompetenza sia stata proposta con i motivi di impugnazione, deve annullare senza rinvio la sentenza di primo grado e quella di appello e trasmettere gli atti al pubblico ministero, per garantire la verifica dell'imputazione nel contraddittorio dell'udienza preliminare.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 24 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 620
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)