Sez. 6, Sentenza n. 30772 del 03/07/2013 Ud. (dep. 17/07/2013) Rv. 256908 - 01
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE | Imputazione pertinente a reato di attribuzione del tribunale in composizione collegiale - Più grave qualificazione del fatto operata direttamente dal giudice di primo grado in composizione monocratica - Conseguente nullità della sentenza di primo grado - Mancata declaratoria in sede di appello - Nullità della sentenza di secondo grado - Sussistenza.
GIUDICE - COMPOSIZIONE - ATTRIBUZIONI DEL TRIBUNALE IN COMPOSIZIONE COLLEGIALE O MONOCRATIVA - INOSSERVANZA DELLE DISPOSIZIONI - INOSSERVANZA DICHIARATA DAL GIUDICE DI APPELLO O DALLA CORTE CASSAZIONE
L'inosservanza delle disposizioni sull'attribuzione dei reati alla cognizione del tribunale in composizione collegiale comporta la nullità sia della sentenza di primo grado emessa dal giudice monocratico che, in seguito a riqualificazione dei fatti originariamente contestati, abbia deciso in violazione di tali norme, sia della sentenza di secondo grado con la quale sia stata disattesa la relativa eccezione di nullità proposta in sede di impugnazione di tale sentenza monocratica. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato senza rinvio e disposto la conseguente trasmissione degli atti al pubblico ministero presso il Tribunale competente).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 bis CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 quinquies CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 33 octies, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 521 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)