Sez. 1, Sentenza n. 10343 del 17/05/2005 (Rv. 582275 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Suoli inseriti in zona F - Edificabilità legale - Esclusione in linea di principio - Carattere eccezionalmente localizzativo (preespriopriativo) del vincolo di destinazione urbanistica - Conseguenze - Valutazione del suolo alla stregua della zona servita dall'opera pubblica.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
L'inserimento dei suoli nella cosiddetta zona F (aree destinate ad opere di interesse collettivo) di uno strumento urbanistico (piano di fabbricazione o piano regolatore generale) è inquadrabile in linea di principio nella zonizzazione del territorio e dunque determina il carattere non edificabile dei suoli stessi, con la conseguenza che l'indennità di espropriazione va determinata secondo i criteri stabiliti dalle norme del titolo secondo della legge n. 865 del 1971 (art. 5 bis d.l. n. 333 del 1992, conv., con modif., nella legge n. 359 del 1992). In via di eccezione i suoli medesimi possono avere natura edificabile, qualora sia accertato il carattere localizzativo (preespropriativo) della relativa destinazione urbanistica, sicché il suolo va valutato alla stregua della zona all'interno della quale l'opera pubblica da realizzare garantisce la prestazione del servizio pubblico.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 11/07/1992 num. 333 art. 5 bis CORTE COST., Legge 22/10/1971 num. 865 CORTE COST., Legge 08/08/1992 num. 359 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)