Sez. 1, Sentenza n. 6914 del 01/04/2005 (Rv. 580547 - 01)
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE | Art. 5 bis legge 359 del 1992 - Accertamento della edificabilità del suolo - Opere pubbliche richiedenti interventi edilizi - Edificabilità - Insussistenza - Fondamento.
ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITÀ) - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITÀ - DETERMINAZIONE (STIMA) - IN GENERE
Alla determinazione dell'indennità di espropriazione di terreni destinati a opere pubbliche che comportino interventi edificatori non può applicarsi il criterio delle aree edificabili, sia per l'estraneità, nel sistema dell'art. 5 bis della legge 359 del 1992, di un tertium genus tra aree edificabili e inedificabili, sia perché le opere previste, che non costituiscono estrinsecazione dello ius aedificandi, sono funzionali alla realizzazione del fine pubblicistico, tenuto conto, altresì, che l'edificabilità va identificata con l'edilizia privata esprimibile dal proprietario dell'area, e non con gli interventi unicamente finalizzati alla realizzazione dello scopo pubblicistico.
Riferimenti normativi: Legge 08/08/1992 num. 359 art. 5 bis CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)