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Sez. 6, Sentenza n. 1155 del 01/04/1999 Cc. (dep. 05/08/1999) Rv. 216023 - 01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE | Inammissibilità - Manifesta infondatezza - Valutazione delle nuove prove - Criteri.
Stato
decisa il 1999-04-01
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/216023-01

IMPUGNAZIONI (COD. PROC. PEN. 1988) - REVISIONE - RICHIESTA - DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ - IN GENERE

In tema di revisione, ai fini del giudizio di ammissibilità della richiesta, il preliminare esame della Corte di appello circa il presupposto della non manifesta infondatezza deve limitarsi a una sommaria delibazione dei nuovi elementi di prova addotti e della loro astratta idoneità, sia pure attraverso una necessaria disamina del loro grado di affidabilità e di conferenza, a comportare la rimozione del giudicato in relazione alla loro potenziale efficacia di incidere in modo favorevole sulle prove già raccolte e sul connesso giudizio di colpevolezza, essendo invece ad essa preclusa, in tale stadio, una approfondita valutazione che comporti un'anticipazione del giudizio di merito, avulsa dal contraddittorio fra le parti e fondata su prove non ancora compiutamente acquisite.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 634 com. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 634 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)