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Sez. 3, Sentenza n. 1189 del 03/03/1989 (Rv. 462073 - 01)

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CARATTERE MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DELLA ENUNCIAZIONE DELLE INADEMPIENZE PREVISTE DALLA PREDETTA NORMA - VALUTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI.*
Stato
decisa il 1989-03-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/462073-01

CONTRATTI AGRARI - AFFITTO DI FONDI RUSTICI - AFFITTO A COLTIVATORE DIRETTO - RISOLUZIONE - INADEMPIMENTO - IN GENERE - INADEMPIMENTO EX ART. 5 DELLA LEGGE N. 203 DEL 1982 - CARATTERE MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO DELLA ENUNCIAZIONE DELLE INADEMPIENZE PREVISTE DALLA PREDETTA NORMA - VALUTAZIONE DELL'INADEMPIMENTO - CRITERI.*

In tema di risoluzione del contratto di affitto agrario, l'art. 5, secondo comma, della legge n. 203 del 1982, richiedendo un inadempimento grave, particolarmente in relazione agli obblighi inerenti al pagamento del canone, alla normale e razionale coltivazione del fondo, alla conservazione e manutenzione del fondo medesimo e delle attrezzature relative, alla instaurazione di rapporti di subaffitto o di subconcessione, contiene una disposizione sostanzialmente analoga a quella di cui all'art. 4 lett. A) del d.l. lt. N. 147 del 1945, in quanto all'enunciazione delle inadempienze va attribuito carattere meramente esemplificativo e la loro gravità deve essere apprezzata sempre in relazione agli obblighi della normale e razionale coltivazione del fondo. (V 1870/83, mass n 426717; (V 4715/82, mass n 422664; (V 4048/81, mass n 414701; (V 1460/80, mass n 405005).*

Riferimenti normativi: Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4 lett. A, Legge 03/05/1982 num. 203 art. 5

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)