Sez. 3, Sentenza n. 4715 del 26/08/1982 (Rv. 422664 - 01)
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 4 LETTERA A) D.L.LT. N. 157 DEL 1945 - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO PARTICOLARMENTE, TRA L'ALTRO, IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE - CARATTERI - CONSEGUENZE.*
CONTRATTI AGRARI - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - ESCLUSIONE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO - GRAVITÀ - DISCIPLINA EX ART. 4 LETTERA A) D.L.LT. N. 157 DEL 1945 - GRAVITÀ DELL'INADEMPIMENTO PARTICOLARMENTE, TRA L'ALTRO, IN RELAZIONE ALL'OBBLIGO DI PAGARE IL CANONE - CARATTERI - CONSEGUENZE.*
L'art. 4 lett. A) del d.l.lgt. 5 aprile 1945 n. 157 deroga alle norme di diritto comune dettate dagli artt. 1453 e seguenti cod. civ. in quanto richiede, ai fini della cessazione della proroga legale, che l'affittuario-coltivatore si sia reso colpevole di grave inadempimento contrattuale particolarmente in relazione all'Obbligo inerente al pagamento del canone. Da ciò deriva che l'inadempimento non si può ritenere grave soltanto perché relativo ad una delle obbligazioni primarie ed essenziali scaturenti dal contratto di affitto, ma deve essere grave in concreto per la sua idoneità a ledere in modo rilevante l'interesse del concedente, a sconvolgere l'intera economia del contratto ed a determinare un notevole ostacolo alla prosecuzione del rapporto. (Conf 744/82, mass n 418559; (Conf 1460/80, mass n 405005).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1453, Decr. Legge Luogoten. 05/04/1945 num. 157 art. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)